Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 del 2010, il tradizionale procedimento di Conciliazione ha trovato un’organica disciplina legislativa, assumendo il più appropriato nome di “Mediazione”.
Il Servizio di Mediazione delle Camere di commercio offre la possibilità di raggiungere la composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, tramite l’assistenza di un Mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
La Mediazione è una forma di risoluzione delle controversie, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza, dall’economicità:
• è rapida, perché sono brevi i tempi che corrono tra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti, e perché il procedimento deve concludersi entro quattro mesi dal deposito della domanda;
• è semplice, perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità, e le parti sono libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia;
• è riservata, perché tutti coloro che intervengono nel procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell’eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
• è economica, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.












