Procedura

Email Stampa PDF

Il procedimento di Mediazione è disciplinato da un Regolamento (vedi Regolamento tipo Unioncamere).

La Mediazione può essere avere inizio:
• su iniziativa di parte;
• in virtù di un’apposita clausola contrattuale o statutaria;
• su invito del giudice (c.d. Mediazione delegata);
• qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di Mediazione prima di proporre l’azione giudiziale;
• per effetto della Mediazione obbligatoria.

A partire dal 21 marzo 2011 il preventivo tentativo di Mediazione è condizione di procedibilità in materia di:
• diritti reali
• divisione
• successioni ereditarie
• patti di famiglia
• locazione
• comodato
• affitto di aziende
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
• risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
• contratti assicurativi
• contratti bancari
• contratti finanziari.

Dal 21 marzo 2012 il tentativo di Mediazione sarà obbligatorio anche in materia di:
• condominio
• risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

In tutti i predetti casi, il procedimento di Mediazione ha inizio con la presentazione di una domanda (vedi modulo–tipo Unioncamere) presso la segreteria dell’Organismo di Mediazione.

Le parti possono scegliere liberamente l’Organismo. In caso di più domande, la Mediazione si svolgerà davanti all’Organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.

Il tentativo di Mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge e deve quindi concludersi entro 120 giorni. La Mediazione civile consente di svolgere il tentativo di Mediazione senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

Per attivare la procedura occorre presentare alla Segreteria dell’Organismo di Mediazione della Camera di commercio (o altro Organismo iscritto presso il Registro del Ministero di Giustizia: vedi elenco Organismi di Mediazione delle Camere di commercio iscritti e in corso di iscrizione) la seguente documentazione:
• il modulo di domanda di Mediazione;
• copia dei documenti ritenuti rilevanti, che saranno depositati presso la Segreteria del Servizio (in tante copie quante sono le parti, oltre ad una copia per il conciliatore) e dalla stessa messi a disposizione delle parti invitate;
• copia di un documento di identità in corso di validità della parte istante.

A seguito della presentazione della Domanda, la Segreteria dell’Organismo fissa il giorno dell’incontro di Mediazione e trasmette la domanda all’altra parte, che dovrà, utilizzando l’apposita modulistica (vedi modulo–tipo Unioncamere), aderire al tentativo di Mediazione.

La Segreteria individua inoltre il Mediatore, all’interno di un elenco costituito da persone che hanno ricevuto un’apposita formazione in tecniche di Mediazione e ne dà comunicazione alle parti.

Il Mediatore che accetta la nomina dà assicurazione di non avere rapporti con alcuna delle parti che possano compromettere la sua imparzialità, firmando un’apposita dichiarazione in tal senso. Dal momento della comunicazione alla controparte, la domanda di Mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale.

All’incontro di Mediazione devono presentarsi personalmente i diretti interessati, che possono farsi assistere da un difensore, un rappresentante delle associazioni dei consumatori o di categoria, oppure da un professionista o da altra persona di fiducia.

È prevista, in caso di necessità, la possibilità di designare con apposita procura un rappresentante.

Il Mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono. Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Qualora la Mediazione porti alla composizione amichevole della controversia, il Mediatore redige un verbale contenente il testo dell’accordo, sottoscritto anche dalle parti che se omologato dal Tribunale costituisce titolo esecutivo.

In tutti i casi in cui la Mediazione non riesce (compresa l’ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti all’incontro), il Mediatore redige comunque un verbale; dalla mancata partecipazione alla Mediazione, infatti, il giudice può desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio successivo.

I soggetti fra cui è sorta una controversia possono, peraltro, anche presentare una domanda congiunta di Mediazione.

La Mediazione può svolgersi, inoltre, anche secondo modalità telematiche.

Ultimo aggiornamento ( Mercoledi, 30 Marzo 2011 )  

Come fare per conciliare

Sfoglia la Guida On-line

Scarica la domanda di conciliazione

Consulta il regolamento di conciliazoine

Gli sportelli della Concilazione


Roma, 20 ottobre il convegno sulla Conciliazione in diretta

Per chiudere le controversie basta cliccare qui

Scarica i nostri filmati

Guarda i video dell'evento

Entra nella sezione video

Iscriviti alla newsletter di Conciliator

Entra nella community di Conciliator


You are here: Home Il servizio Cos'è la conciliazione? Procedura